Condizioni generali

Questo testo italiano è una traduzione fornita a titolo informativo. La versione giuridicamente vincolante è la versione bulgara. Per qualsiasi domanda scriveteci a office@aivitel.com.

CONDIZIONI GENERALI

per i contratti di distribuzione di contenuti televisivi

I. OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra Aivitel Ltd, n. impresa 200987896, in qualità di fornitore di servizi di media lineari e non lineari, che produce programmi televisivi e agisce quale commissionario ai sensi della legge sul commercio, da una parte (di seguito il «Fornitore»), e un’impresa che fornisce servizi di comunicazione elettronica al pubblico — la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi (di seguito l’«Operatore»), dall’altra parte.

1.2. Il Fornitore ha diritto di concedere agli Operatori un diritto non esclusivo di distribuzione dei programmi televisivi indicati nei contratti individuali. Il Fornitore concede all’Operatore un diritto non esclusivo ai fini della distribuzione dei Programmi (con uno o più mezzi tecnici, conformemente al contratto individuale) agli Abbonati dell’Operatore.

1.3. Con la sottoscrizione di un Contratto individuale per la concessione del diritto non esclusivo di distribuzione dei Programmi, o dal momento in cui ha inizio la distribuzione dei Programmi, l’Operatore accetta le presenti condizioni generali. A scanso di equivoci, i diritti non esclusivi concessi non pregiudicano il diritto del Fornitore di distribuire esso stesso i Programmi e di concedere diritti non esclusivi ad altri Operatori a propria discrezione.

II. DEFINIZIONI

In tutto il Contratto le seguenti parole ed espressioni hanno il significato indicato, salvo che il contesto richieda diversamente:

2.1. «Abbonato» indica qualsiasi titolare di uno o più collegamenti alla Rete attraverso i quali il Contenuto televisivo è ricevuto lecitamente, ossia sulla base di un contratto con l’Operatore. Una persona è considerata un solo Abbonato indipendentemente dal fatto che utilizzi il Servizio tramite uno o più collegamenti alla Rete, indipendentemente dal numero di dispositivi di ricezione (per esempio set-top box) e indipendentemente dal numero di indirizzi. Non sono conteggiate come Abbonati le persone con contratto in essere ma Servizio inattivo (sospeso per mancato pagamento o non installato). Ai fini del Contratto il termine «Abbonato» si riferisce agli «Abbonati privati».

2.2. «Normativa applicabile» indica qualsiasi atto legislativo e/o regolamentare vigente che riguardi l’Operatore e/o il Fornitore e/o il Contenuto televisivo.

2.3. «Cavo coassiale» indica un mezzo per la trasmissione di segnali elettromagnetici, compresi televisione, internet e altri servizi accessori.

2.4. «Marchio del Fornitore» indica un marchio registrato o depositato dal Fornitore o da un terzo, che contraddistingue il Contenuto televisivo e che il Fornitore ha diritto di mettere a disposizione dell’Operatore ai fini del Contratto.

2.5. «Rete» indica qualsiasi rete di comunicazione elettronica (via cavo o via satellite) di proprietà dell’Operatore, da esso utilizzata o controllata, attraverso la quale distribuisce il Contenuto televisivo e fornisce il Servizio agli Abbonati.

2.6. «Multiscreen» indica un servizio o una tecnologia per la fornitura del Contenuto televisivo insieme a catch-up, time shift, start-over e nPVR tramite browser web e/o applicazione per diversi dispositivi finali di Abbonati autorizzati, collegato a un abbonamento a un Pacchetto televisivo.

2.7. «Pacchetto economico» indica un pacchetto di programmi televisivi distribuito dall’Operatore, comprendente i canali «must carry», al quale tutti gli Abbonati devono aderire prima di ricevere qualsiasi altro pacchetto.

2.8. «Abbonato pubblico» indica qualsiasi esercizio commerciale od organizzazione che fornisca servizi al pubblico: esercizi di ristorazione, impianti sportivi o palestre, bar, ristoranti, casinò e altri.

2.9. «Pacchetto base» indica il pacchetto comprendente i canali del Pacchetto economico e canali aggiuntivi; il pacchetto più diffuso dopo il Pacchetto economico.

2.10. «Pacchetto esteso» indica il pacchetto comprendente i canali del Pacchetto economico e del Pacchetto base e canali aggiuntivi — il terzo pacchetto più diffuso.

2.11. «Parte correlata» indica una società collegata all’Operatore ai sensi della legge sul commercio.

2.12. «Pacchetto televisivo» indica qualsiasi pacchetto di programmi televisivi offerto e distribuito dall’Operatore nell’ambito del Servizio.

2.13. «Contenuto televisivo» indica il programma televisivo indicato nel contratto che, alla data di sottoscrizione del Contratto, è distribuito via cavo e via satellite sulla base di decisioni del Consiglio per i media elettronici o di altro organismo di autorizzazione e del certificato di registrazione indicato nel contratto.

2.14. «Abbonato commerciale» indica un imprenditore individuale, una persona giuridica o un’organizzazione che gestisca un luogo con più locali a occupazione collettiva (alberghi, motel, pensioni, istituti penitenziari, ospedali, case di riposo, navi e tutti i locali destinati ad alloggio temporaneo o permanente, a uso ufficio o attività).

2.15. «Il Servizio» indica qualsiasi servizio televisivo fornito dall’Operatore agli Abbonati tramite la Rete, che consenta l’accesso alla televisione mediante IPTV, OTT, CATV, cavo ottico, cavo coassiale, doppino in rame e/o satellite (DTH), comprese le funzionalità interattive Catch-up, nPVR e Timeshift.

2.16. «Abbonato privato» indica un singolo nucleo familiare privato che utilizza il Servizio tramite la Rete.

2.17. «CATV» (community access television) — rete chiusa di cavi fissi ottici, coassiali o ibridi che trasmettono i segnali ai televisori e/o ai dispositivi di ricezione digitale degli Abbonati.

2.18. «Catch-up» — servizio che consente all’Abbonato di guardare la programmazione dei 7 (sette) giorni precedenti, registrata sui server dell’Operatore.

2.19. «DTH» (direct to home) — tecnologia di ricezione della televisione satellitare mediante un impianto satellitare individuale nel luogo di utilizzo.

2.20. «IPTV» — servizio convergente per la fornitura di contenuti multimediali agli utenti finali tramite una piattaforma basata sul protocollo IP con qualità garantita, comprendente Catch-up, nPVR e Timeshift.

2.21. «nPVR» — servizio che consente all’Abbonato di registrare un determinato volume di Contenuto televisivo su un server dell’Operatore per una visione successiva.

2.22. «OTT» — servizio o tecnologia per la fornitura del Contenuto televisivo tramite browser web e/o applicazione per diversi dispositivi finali, non collegato a un abbonamento a un Pacchetto televisivo.

2.23. «Timeshift» — servizio che consente di mettere in pausa, avanzare e riavvolgere un programma televisivo entro un determinato intervallo di tempo.

2.24. «Watch from Start» — funzionalità che consente agli Abbonati di guardare il contenuto dall’inizio, con possibilità di avanzamento rapido e pausa.

III. OGGETTO DEL CONTRATTO

3.1. L’oggetto del Contratto — compresi i diritti di distribuzione, i mezzi tecnici, la copertura geografica e la piattaforma — è definito nel Contratto individuale.

3.2. L’Operatore acquisisce i diritti di cui al punto 2.1 senza obbligo di distribuire il Contenuto televisivo con tutti i mezzi tecnici previsti.

3.3. I costi per garantire l’accesso al Contenuto televisivo dal Punto di consegna fino agli Abbonati sono interamente a carico dell’Operatore.

IV. CONSEGNA DEL CONTENUTO TELEVISIVO

4.1. Il Fornitore mette a disposizione dell’Operatore il Contenuto televisivo in formato SD tramite connettività IP attraverso i sistemi di BIX o Netix.net, oppure tramite connessione diretta presso Daticum DC.

4.2. Il Fornitore ha diritto di modificare unilateralmente i parametri tecnici previo preavviso non inferiore a 1 (un) mese, garantendo la ricezione senza ostacoli secondo i nuovi parametri.

4.3. L’Operatore mantiene a proprie spese le apparecchiature necessarie alla ricezione e alla distribuzione del segnale.

V. OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1. Obblighi del Fornitore

5.1.1. Il Fornitore si obbliga a concedere all’Operatore l’utilizzo dei diritti non esclusivi oggetto del Contratto.

5.1.2. Il Fornitore si obbliga a consegnare a proprie spese il segnale del Contenuto televisivo fino al Punto di consegna stabilito.

5.1.3. In caso di interruzione della trasmissione, il Fornitore si obbliga a ripristinarla a proprie spese entro 24 (ventiquattro) ore.

5.1.4. Il Fornitore si obbliga a comunicare in anticipo, con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) giorni, le informazioni sulle modifiche previste dei parametri tecnici di trasmissione.

5.1.5. Il Fornitore si obbliga a informare preventivamente l’Operatore delle interruzioni programmate e dei tempi necessari alla loro risoluzione.

5.2. Obblighi dell’Operatore

5.2.1. L’Operatore si obbliga a distribuire il Contenuto televisivo senza modifiche — senza tagli, cancellazioni o aggiunta di segni — salvo espresso consenso scritto del Fornitore.

5.2.2. L’Operatore non può pregiudicare l’integrità del Contenuto televisivo, interromperlo, rimontarlo o copiarlo, né trasmettervi pubblicità propria, né mettere il contenuto a disposizione di terzi senza consenso scritto.

5.2.3. L’Operatore si obbliga a fornire a proprie spese le apparecchiature necessarie a una ritrasmissione di qualità sulla Rete. Le interruzioni dovute a problemi tecnici non fanno sorgere alcun obbligo di risarcimento nei confronti del Fornitore.

5.2.4. L’Operatore distribuisce il Contenuto televisivo in un Pacchetto televisivo di propria scelta.

5.2.5. L’Operatore non può utilizzare il Contenuto televisivo in modo diverso da quello previsto nel Contratto.

VI. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1. L’importo del canone mensile di licenza è stabilito nel Contratto individuale.

6.2. Il Fornitore emette fattura entro il giorno 15 del mese cui si riferisce. Il corrispettivo è dovuto indipendentemente dal numero di Abbonati e indipendentemente dal fatto che il Servizio sia stato prestato.

6.3. L’Operatore paga entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura. La fattura è emessa dopo il giorno 1 del mese in corso.

6.4. In ogni anno solare successivo il canone di licenza aumenta del 5 %. In caso di rinnovo del Contratto l’aumento continua ad applicarsi.

6.5. L’Operatore paga sul conto bancario del Fornitore indicato in fattura.

VII. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

7.1. Il Fornitore garantisce di essere debitamente autorizzato dal relativo titolare dei diritti e di disporre di tutti i poteri necessari alla conclusione del Contratto, e in particolare che: (a) i diritti sul Contenuto televisivo sono oggetto di proprietà intellettuale e di tutela; (b) i rapporti con tutti i titolari dei diritti d’autore relativi alla trasmissione primaria sono regolati; (c) il Contenuto televisivo è conforme alla normativa applicabile.

7.2. Il Fornitore concede all’Operatore il diritto di utilizzare i marchi del titolare dei diritti per pubblicizzare e promuovere il Servizio.

7.3. Ciascuna Parte sottopone alla preventiva approvazione dell’altra i materiali promozionali contenenti i marchi di quest’ultima. L’approvazione non è necessaria quando il Marchio del Fornitore è utilizzato da solo per presentare il Servizio.

VIII. DURATA E RISOLUZIONE

8.1. La durata e la data di entrata in vigore sono stabilite nel Contratto individuale. Se, almeno 1 (un) mese prima della scadenza del termine convenuto, nessuna delle Parti comunica per iscritto all’altra di voler far cessare il Contratto alla scadenza di tale termine, il Contratto prosegue per periodi successivi di 1 (un) anno.

8.2. Il Contratto si risolve: (a) mediante preavviso scritto alla scadenza del termine; (b) per accordo scritto tra le Parti; (c) mediante comunicazione scritta della Parte adempiente qualora un inadempimento non sia stato sanato entro un termine non inferiore a 14 giorni; (d) in forza di una decisione legislativa o amministrativa che imponga la risoluzione.

8.3. L’Operatore può recedere anticipatamente con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni, restando invariati i suoi obblighi economici fino al termine della durata convenuta.

8.4. Il Fornitore può recedere anticipatamente con preavviso scritto di 90 (novanta) giorni in caso di perdita dei propri diritti. In tal caso non sono dovute penali né indennizzi.

IX. RISERVATEZZA

9.1. Tutte le clausole del Contratto e dei suoi allegati sono riservate. Le Parti non divulgano informazioni riservate a terzi, fatta eccezione per: parti correlate, revisori e consulenti (ove necessario); informazioni divenute di dominio pubblico senza colpa della Parte; e casi di divulgazione richiesta da un tribunale o da un’autorità competente.

X. INDENNIZZI

10.1. Il Fornitore tiene indenne l’Operatore da pretese di terzi, perdite e spese derivanti dall’inadempimento degli obblighi del Fornitore o da dichiarazioni non veritiere ai sensi della sezione VI.

10.2. L’Operatore tiene indenne il Fornitore da pretese di terzi derivanti dall’inadempimento degli obblighi dell’Operatore.

10.3. Ciascuna Parte informa immediatamente per iscritto l’altra del ricevimento di reclami o pretese di terzi e la aggiorna periodicamente sull’andamento delle azioni intraprese.

10.4. Le disposizioni del punto 10 restano efficaci anche dopo la risoluzione del Contratto.

XI. CESSIONE E ACQUISIZIONE

11.1. Nessuna Parte cede diritti od obblighi senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.

11.2. Il Fornitore può cedere diritti e obblighi a una società da esso controllata, a condizione che questa assuma tutti gli obblighi derivanti dal Contratto.

11.3. Qualora l’Operatore acquisisca un’altra società che fornisce un servizio televisivo, ne informa immediatamente il Fornitore indicando la data di acquisizione, la denominazione e il numero di clienti acquisiti.

11.4. Qualora venga acquisito un operatore titolare di un contratto con il Fornitore, gli importi dovuti in base a tale contratto si aggiungono automaticamente a decorrere dalla data di acquisizione.

11.5. Qualora venga acquisito un operatore privo di contratto con il Fornitore, l’inserimento del Contenuto televisivo è oggetto di separato accordo.

XII. FORZA MAGGIORE

12.1. Le Parti non rispondono dell’inadempimento dovuto a forza maggiore ai sensi della legge sul commercio (disordini civili, guerra, calamità naturali, problemi tecnici della trasmissione, interruzione dell’energia elettrica o di internet, epidemie e altri).

12.2. La Parte interessata ne informa l’altra per iscritto entro 5 giorni lavorativi dal verificarsi dell’evento.

12.3. Per tutta la durata della forza maggiore l’esecuzione e le obbligazioni corrispettive sono sospese.

12.4. Se la forza maggiore si protrae per oltre 30 giorni, ciascuna Parte può risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta con effetto immediato.

XIII. OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DELL’OPERATORE

13.1. L’Operatore si obbliga a fornire al Fornitore, ogni 6 (sei) mesi ed entro il giorno 10 del mese successivo al periodo di riferimento, una relazione scritta contenente: (a) il numero di Abbonati attivi che ricevono il Contenuto televisivo; (b) le località in cui il Servizio è fornito; (c) la posizione o le posizioni del Contenuto televisivo nei pacchetti offerti dall’Operatore — denominazione del pacchetto e numero del canale.

13.2. La relazione è fornita secondo il modello allegato alle presenti condizioni generali, oppure in forma libera contenente i dati elencati, firmata dal rappresentante dell’Operatore.

13.3. Qualora venga riscontrata una discrepanza tra i dati dichiarati e la situazione effettiva, il Fornitore ha diritto di richiedere un adeguamento del canone di licenza con effetto dalla data in cui la variazione si è verificata.

XIV. POSIZIONAMENTO DEL CONTENUTO TELEVISIVO

14.1. L’Operatore si obbliga a distribuire il Contenuto televisivo in una posizione visibile e accessibile all’interno del pacchetto televisivo concordato con il Fornitore.

14.2. L’Operatore non può modificare il pacchetto in cui il Contenuto televisivo è distribuito senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

14.3. Ogni variazione della posizione del canale o del pacchetto è riportata nella successiva relazione semestrale di cui al punto 12.1 ed è comunicata per iscritto entro 7 (sette) giorni prima della variazione.

XV. CAMBIO DI CONTROLLO

15.1. L’Operatore informa per iscritto il Fornitore immediatamente e comunque entro 7 (sette) giorni in caso di: (a) cambiamento dei soggetti che esercitano il controllo sull’Operatore ai sensi della legge sul commercio; (b) acquisizione dell’Operatore da parte di un terzo; (c) fusione, incorporazione o scissione dell’Operatore.

15.2. Al verificarsi di un evento di cui al punto 14.1, il Fornitore ha diritto, entro 30 (trenta) giorni, di risolvere il Contratto mediante comunicazione scritta qualora il cambio di controllo incida sostanzialmente sull’esecuzione del Contratto o sugli interessi del Fornitore.

15.3. In caso di inadempimento dell’obbligo di comunicazione di cui al punto 14.1, l’Operatore deve al Fornitore una penale pari a tre mensilità del canone di licenza.

XVI. ANTICORRUZIONE E SANZIONI

16.1. L’Operatore, unitamente alle società ad esso collegate, agli amministratori e ai dipendenti, dichiara di non aver dato, offerto, promesso né autorizzato la dazione — direttamente o indirettamente — di alcunché di valore a un pubblico ufficiale o a un candidato a una carica politica al fine di ottenere un indebito vantaggio commerciale, e si obbliga ad astenersene per tutta la durata del Contratto.

16.2. L’Operatore dichiara che: (a) non è stato individuato come destinatario di sanzioni internazionali dell’UE, dell’ONU, degli Stati Uniti o del Regno Unito; (b) non è controllato né di proprietà di un soggetto sanzionato; (c) non è costituito in uno Stato soggetto a sanzioni internazionali, né è di proprietà o sotto il controllo di un soggetto residente o costituito in tale Stato.

16.3. In caso di modifica delle circostanze di cui al punto 15.2, l’Operatore ne informa immediatamente per iscritto il Fornitore. Il Fornitore si riserva il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato e senza preavviso in caso di violazione della presente disposizione.

16.4. Il Fornitore svolge la propria attività in modo onesto e trasparente, nel rispetto dei diritti umani e degli interessi dei propri dipendenti, clienti e partner, e si attende che l’Operatore condivida gli stessi valori aziendali.

XVII. DISPOSIZIONI GENERALI

17.1. Tutte le comunicazioni sono effettuate per iscritto e inviate mediante raccomandata, corriere o posta elettronica agli indirizzi indicati nel Contratto individuale.

17.2. Una dichiarazione elettronica proveniente dall’indirizzo di posta elettronica della persona di contatto indicata nel Contratto è considerata una valida manifestazione di volontà della Parte interessata.

17.3. Le dichiarazioni provenienti da un indirizzo di posta elettronica non indicato sono considerate inefficaci fino alla loro conferma.

17.4. La dichiarazione elettronica si considera ricevuta al momento del suo ingresso nel sistema informativo del destinatario.

17.5. Il Contratto e i suoi allegati costituiscono l’intero accordo e annullano ogni precedente contratto tra le Parti.

17.6. Il Contratto ha efficacia unicamente per il territorio della Repubblica di Bulgaria.

17.7. Le modifiche e le integrazioni sono effettuate per iscritto con il consenso di entrambe le Parti.

17.8. Il Contratto è concluso e interpretato secondo la legge bulgara.

17.9. Le controversie sono risolte mediante negoziazione e, in mancanza di accordo, dal tribunale competente della città di Sofia.

— Fine delle condizioni generali (versione 2026) —